TRASFERIMENTO ATLETI

Si riportano gli Articoli del Regolamento Settore Strada e Fuoristrada:

Articolo 23 –
I corridori indicati dal precedente articolo 8/1 possono trasferirsi ad altra società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana nel rispetto dei successivi articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e delle norme contenute nell’allegato 5 al presente Regolamento.
In ogni caso il trasferimento è subordinato al nulla-osta della società di appartenenza ed al versamento del premio di addestramento e formazione tecnica nella misura e con le modalità stabilite dal successivo articolo 26.


Articolo 24 –
Nel rispetto dell’articolo 4, comma secondo dello Statuto, il Consiglio Federale per esigenze di carattere tecnico, su proposta dei settori competenti della Struttura Tecnica Federale, può disporre il vincolo di appartenenza per talune categorie per durata non superiore a quattro anni.
Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia.
Il trasferimento ad altra società degli atleti soggetti a vincolo è tuttavia consentito qualora società ed atleta manifestino in forma scritta il reciproco consenso.

Articolo 25 –
Il passaggio dalle categorie agonistiche, a quelle amatoriali è consentito solamente in fase di rinnovo annuale della tessera mentre da quelle amatoriali a quelle agonistiche durante tutto l’anno.

Articolo 26 –
Nel caso di nulla osta per il passaggio fuori regione da parte di atleti vincolati e non, dovrà essere versato entro e non oltre il 31 dicembre alla Federazione Ciclistica dalla società alla quale il corridore è trasferito, con le modalità che saranno stabilite dalla Segreteria Generale, il 50% del premio di addestramento e formazione tecnica.
Il Consiglio Federale destinerà l’importo totale del premio predetto all’attività istituzionale dei Comitati Regionali.
L’esclusione di eventuali categorie dall’applicazione della suddetta norma sarà deliberata dal Consiglio Federale, su proposta del settore di competenza.
Tale riconoscimento è dovuto all’atto del passaggio tra Società nella misura prevista dalle tabelle Federali (premi e tasse) per i seguenti punteggi e categorie:
Elite m/f – Under 23 m/f – Junior m/f punteggi acquisiti nelle gare di Campionato Regionale, Top Class, Nazionali e Internazionali in tutte le specialita’ del settore fuoristrada.
Allievi ed Esordienti m/f punteggi acquisiti nelle gare Regionali, di Campionato Regionale, Top Class, Nazionali e Internazionali in tutte le specialità del Settore Fuoristrada.
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Gli atleti stranieri tesserati in Italia, acquisiscono punti di valorizzazione.
Altre specifiche sono citate nelle norme di specialità.
E’ stabilito che per i suddetti atleti/e è possibile nel corso della stagione svolgere attività con una sola società.

Articolo 27 –
Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno le società dovranno comunicare ai corridori per essa tesserati, ed al Comitato Regionale di appartenenza, l’intendimento di non rinnovare l’affiliazione federale e/o di non tesserare il corridore stesso.
Tale comunicazione da effettuarsi, pena la sua nullità, con raccomandata A.R., comporta in entrambi i casi in precedenza formulati la libertà assoluta per il corridore di tesserarsi per altra società, prescindendo dall’eventuale vincolo di cui al precedente articolo 24.

Articolo 28 –
La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo Raccomandata A.R. dal corridore o dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre.
In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale.
In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del comitato regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale.
La Corte d’Appello Federale dovrà pronunziarsi in definitiva istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.


Articolo 29 –
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto alla società cedente da parte della società cui si è trasferito il corridore, nella misura determinata dal punteggio acquisito dal corridore medesimo nel corso della o delle stagioni agonistiche disputate per la medesima società cedente, sulla base dei parametri stabiliti dall’allegato 5 del presente regolamento e del valore punto stabilito dal Consiglio Federale.
Il premio di addestramento e formazione tecnica, più eventuale bonus deve essere corrisposto contemporaneamente al rilascio del nulla osta
, non è dovuto nel caso di sospensione dell’attività della società per una durata di trenta giorni o periodo superiore.


Articolo 30 –
I corridori, vincolati e non, acquisiscono il diritto a trasferirsi senza nulla osta qualora la società di appartenenza non rinnovi l’affiliazione entro il 1 gennaio, non abbia tesserato entro il medesimo termine il TECNICO-ALLENATORE, oppure non abbia proceduto al pagamento di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica.

Articolo 31 –
Nelle gare promiscue, disciplinate dalle norme attuative deliberate dal Consiglio Federale su proposta dei settori competenti, i punti del premio di addestramento e formazione tecnica sono assegnati sulla base dell’ordine di arrivo relativo a ciascuna categoria di corridori ammessa alla corsa.

Articolo 32 –
L’espressione “stagione agonistica”, ai soli fini del calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica dell’atleta, deve intendersi riferita alle gare disputate nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre

Articolo 33 –
In caso di trasferimento ad altra società dovrà essere applicato il valore punto in atto.

Articolo 34 –
Il premio di addestramento e formazione tecnica spetta alla società anche nell’ipotesi in cui il corridore non abbia rinnovato la tessera nell’anno precedente e, in tal caso, il punteggio verrà determinato con riferimento all’ultimo anno di attività ed al valore punto in atto.


Articolo 35 –
I valori punto per ogni categoria e settore di attività, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Federale e pubblicati sull’organo ufficiale entro il 15 Settembre di ogni anno.
Articolo 35/bis –
Le norme previste dagli art. 25 e seguenti sono valide per gli atleti di nazionalità italiana anche nel caso di trasferimento a società appartenenti ad altre federazioni nazionali affiliate all’ UC.I.